Marco, medico incaricato presso la casa di cura del suo paese, conosce, durante il proprio lavoro, Marta, una signora di 60 anni affetta da una grave forma di SLA.
La signora, assolutamente in grado di intendere e di volere, manifesta ripetutamente la volontà di redigere una D.A.T. (Dichiarazione Anticipata di Trattamento) con le sue disposizioni rispetto a terapie invasive e di depositarla nel suo Comune di residenza, lo stesso della struttura dove Marco lavora.
Marco passa giornate intere in compagnia di Marta per redigere un testo che rispecchi completamente la volontà della signora, contattando successivamente l’ufficio di Stato Civile del comune per cercare di depositarlo. Marta non ha possibilità né di muoversi né di firmare il documento di suo pugno proprio a causa della disabilità motoria conseguente alla malattia.
L’impiegata incaricata presso il Comune di seguire la questione, si rende immediatamente disponibile per recarsi presso la casa di cura a raccogliere il documento, chiedendo a Marco e a Marta, però, del tempo per capire come risolvere il problema della firma.
Dopo alcune settimane, l’impiegata comunale comunica a Marco e a Marta le seguenti notizie: non è più disponibile a venire a raccogliere il documento in struttura e la disabilità motoria della signora è uno scoglio insormontabile rispetto la firma, per cui, obbligatoriamente, la signora deve rivolgersi, a sue spese, ad un notaio. Marco, a quel punto, si pone una domanda.
ESISTONO PROCEDURE CHE GARANTISCANO A UN INVALIDO IMPOSSIBILITATO A FIRMARE, DI REDIGERE REGOLARMENTE UNA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO?
La risposta è sì e l’impiegata comunale probabilmente non ne è a conoscenza.
La Legge 219/2017, all’Articolo 4 disciplina la materia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il comma 6 specifica una disciplina particolare esattamente per la situazione che stanno vivendo Marco e Marta.
“Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.”
La tecnologia, per fortuna, viene incontro a Marco e alla Sig.ra Marta. Alla presenza di due testimoni e del medico curante, Marta riesce finalmente a leggere il documento redatto con Marco, dichiarando all’inizio della registrazione video le proprie generalità. Il DVD viene depositato al Comune con le firme apposte dai testimoni sopra lo stesso e con l’allegazione dei documenti d’identità sia dei due testimoni presenti che di Marco. L’impiegata comunale si rammarica per il fatto di aver rallentato le procedure e cerca di adoperarsi in ogni modo per aiutare Marco e Marta. L’atteggiamento propositivo dell’impiegata e le scuse rivolte al giovane medico e alla Signora magari le impediranno di subire una indagine per il reato di “Rifiuto di atti d’ufficio” di cui all’art 328 del C.P.
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