INFORTUNIO SUL LAVORO: QUANDO LA MALATTIA NON SUPERA I 40 GIORNI.

Marta, specializzanda in chirurgia presso una Struttura Ospedaliera, svolge la propria formazione con grande entusiasmo da due anni. Ogni mattina, quando è di turno, prende il treno e in un’ora riesce a stare in Ospedale anche con largo anticipo. Il tempo di prendere un caffè con i colleghi, scambiare qualche parola e prepararsi per iniziare a lavorare. Nonostante la sveglia che suona alle cinque di mattina è estremamente felice del suo lavoro, ma è anche cosciente di quanto, per le responsabilità che comporta, sia necessario prevedere dei momenti di riposo e di relax. Ha sempre usufruito di tutti e 30 i giorni di “ferie”, o assenze personali giustificate, riuscendo in questo modo a trovare un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.
Una mattina però, dopo l’ennesima corsa verso la stazione e il treno preso appena in tempo, immersa nella ressa dei tanti pendolari che come lei affollano i vagoni per raggiungere la città, dopo una improvvisa e brusca frenata del mezzo, scontra il polso contro la finestra del treno. Niente di grave, pensa, una volta arrivata alla stazione, come ogni mattina, si reca in Ospedale.
Tra il caffè e le chiacchiere con i colleghi, Marta inizia a sentire un leggero dolore al polso (quello della mano che aveva scontrato col finestrino). Inizia a lavorare e quel dolore, per tutto il giorno, continua ad aumentare fino a diventare insopportabile. Resasi conto dell’impossibilità di continuare a lavorare, chiede il permesso al proprio tutor di fare una lastra che le viene immediatamente accordata. Con i risultati della lastra viene individuata una microfrattura al polso. Marta si reca subito dall’ortopedico, il quale le da 15 giorni di prognosi. Ingessato il polso, Marta immediatamente comunica e invia per fax alla Struttura Ospedaliera e alla Scuola di Specializzazione le certificazioni mediche e i risultati delle analisi. Il suo tutor le dice di riposarsi, augurandole di recuperare il prima possibile.
Al suo rientro in Ospedale, però, Marta viene informata che la Scuola di Specializzazione ha deciso di imputare i 15 giorni di assenza non a titolo di impedimenti temporanei per malattia, ma a titolo di assenze per motivi personali preventivamente autorizzati (quelle che tra gli specializzandi vengono impropriamente chiamate “ferie”). Marta ovviamente rimane sorpresa dalla notizia, prendendo coscienza a poco a poco che per un infortunio dovrà rinunciare alla metà delle sue ferie annuali, peraltro dovendo ridurre di cinque giorni il viaggio che aveva già organizzato per l’estate.
Non capacitandosi di questa decisione della Scuola di Specializzazione, Marta si rivolge a uno studio legale per porre un quesito: è corretto che i periodi di malattia inferiori ai 40 giorni vengano imputati a titolo di assenze per motivi personali preventivamente autorizzati?
Il D. Lgs 368/99 (Legge quadro in riferimento alla disciplina per lo Specializzando), all’art. 40, comma tre, prevede solo che se le assenze superano 40 giorni e sono motivate da malattia, gravidanza e servizio militare, non sono causa di interruzione ma di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, viene comunque corrisposta la retribuzione, ma solamente nella parte fissa, esclusa dunque quella variabile. Tale periodo, inoltre, deve essere recuperato interamente e non può superare i 12 mesi, pena la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica; Durante il periodo di recupero il trattamento economico corrisposto è sia quello fisso che la parte variabile.
Invece, per quanto riguarda le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni, pur nel silenzio della legge, tali assenze seguono la normativa prevista per gli impedimenti temporanei, prevedendosi, in continuità con la disciplina della sospensione per superamento dei 40 giorni di malattia, la piena giustificazione dell’assenza.
Sul punto, molto recentemente, è intervenuta una nota del MIUR, in cui si afferma che MAI le assenze per malattia possono essere imputate a titolo di assenze per motivi personali.
Nel silenzio della legge, oltre a ciò, si ritiene che le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni non sospendono la formazione e, pertanto, nemmeno il trattamento economico nelle sue due parti: fissa e variabile.
Il MIUR, comunque, specifica che sono i Consigli delle singole Scuole di Specializzazione a valutare, caso per caso, il raggiungimento o meno degli obiettivi formativi (tenendo sempre conto della eventuale possibilità di recuperare anche le assenze per malattia inferiori a 40 giorni).
A seguito di queste valutazioni Marta, assistita da un legale, invia una lettera raccomandata alla sua Scuola di Specializzazione, richiedendo che i 15 giorni di assenza per malattia le siano imputati proprio a titolo di “assenza motivate per malattia” ex art. 40, comma 3 del D. Lgs 368/99.
In risposta anche alle specifiche indicazioni date dalla Specializzanda, l’Università converte immediatamente i giorni imputati ad assenze personali in assenze per malattia, riconoscendole anche la retribuzione prevista dal suo contratto di formazione specialistica, nella sua parte fissa e in quella variabile.
Marta puo’ quindi confermare il suo viaggio estivo e, sentito il suo tutor, chiede comunque di poter integrare i propri turni per svolgere ulteriore formazione, in conseguenza dei 15 giorni passati a casa con il gesso e nell’impossibilità di lavorare.
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