Nel giro di poco più di un anno sono stati varati diversi provvedimenti legislativi con l’obiettivo (o forse sarebbe meglio dire, con l’effetto) di anticipare e favorire l’inserimento dei medici in formazione specialistica nel mondo del lavoro. Tale proliferazione normativa ha portato ad una estrema frammentazione e diversificazione dei percorsi degli specializzandi, oltre che, molto spesso, ad una situazione di diffusa incertezza. Vogliamo qui fornire una breve analisi dell’impianto normativo, che possa essere d’aiuto per tutti i colleghi che si trovano a doversi districare fra le varie tipologie di contratto previste, reti formative, aziende ospedaliere ed università.
Le norme a cui ci riferiamo sono:
- Finanziaria 2019
- DL Calabria 2019
- Milleproroghe 2020
- DL Cura Italia 2020
La normativa ha esteso sempre più la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per le assunzioni durante il percorso formativo. L’assunzione part-time da parte delle aziende in rete formativa durante l’ultima parte della specializzazione, introdotta dal DL Calabria, ha incontrato difficoltà di applicazione poiché regioni ed università non hanno stipulato i dovuti accordi attuativi; a tale mancanza ha posto rimedio il legislatore, dapprima centralizzando la stesura di un accordo-quadro (ancora non avvenuta), in seguito, a causa dell’emergenza sanitaria, consentendo le assunzioni anche in assenza di tali accordi. Sempre in ottica emergenziale è data possibilità alle aziende sanitarie di assumere specializzandi all’ultimo e penultimo anno di corso (dunque III-IV per le scuole di 4 anni, IV-V per quelle di 5 anni) con contratti di lavoro autonomo o co.co.co., a prescindere dall’inserimento o meno in rete formativa. Sia l’assunzione diretta a tempo determinato sia gli incarichi autonomi contribuiscono a maturare anzianità ai fini dei concorsi per la stabilizzazione del precariato. Nei casi di rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato, non essendo inquadrati nell’ambito del CCNL, ogni azienda è libera di stabilire il compenso da conferire a ciascun professionista, generandosi così disparità in funzione dell’ambito territoriale considerato. I contratti autonomi sono inoltre privi delle tutele previste per i lavoratori dipendenti quali ferie, malattia, infortuni, etc.
Dalla normativa vigente al momento in cui scriviamo emerge che:
- I medici specializzandi iscritti al III-IV-V anno di corso possono partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale; vengono collocati in una graduatoria separata, da cui (una volta conseguito il titolo) si attinge dopo esaurimento dei già specialisti all’atto del concorso.
- Uno specializzando inserito in graduatoria può essere assunto per massimo 12 mesi a tempo parziale da un’azienda sanitaria della rete formativa della sua scuola di specializzazione, se esiste un accordo quadro tra regione ed università sullo svolgimento della formazione part-time; una volta specializzato, si passa in ruolo a tempo indeterminato. Nel corso dell’emergenza COVID-19 queste assunzioni (per specializzandi al IV e V anno di corso) possono essere fatte anche in assenza di accordo-quadro, con riconoscimento del periodo di servizio come formazione specialistica. L’attività prestata concorre a maturare anzianità ai fini di concorsi di stabilizzazione del precariato.
- Nel corso dell’emergenza COVID-19 possono essere assunti specializzandi con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per massimo 6 mesi rinnovabili, con riconoscimento del periodo di servizio come formazione specialistica. Gli incarichi di lavoro autonomo o co.co.co. non devono essere obbligatoriamente presso aziende sanitarie in rete formativa. L’attività prestata concorre a maturare anzianità ai fini di concorsi di stabilizzazione del precariato.
- Nel corso dell’emergenza COVID-19 gli specializzandi in Pediatria possono assumere incarichi provvisori o sostituire PLS, con riconoscimento del periodo di servizio come formazione specialistica.
In sostanza, allo stato attuale uno specializzando può essere assunto:
- Ai sensi del DL Calabria+DL Cura Italia, a tempo parziale, se in graduatoria per il ruolo in una azienda sanitaria in rete formativa, anche in assenza di accordo-quadro; queste assunzioni vengono convertite in ruolo a tempo indeterminato una volta conseguito il titolo di specialista. Gli assunti con questa modalità vedono sospesa l’erogazione della propria borsa.
- Ai sensi del DL Cura Italia, per massimo 6 mesi rinnovabili secondo l’emergenza, con contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa; queste assunzioni emergenziali ad oggi non danno garanzia di essere convertite in ruolo a tempo indeterminato. Gli assunti con questa modalità continuano a percepire la propria borsa.
Cronistoria dell’impianto normativo
Esaminiamo ora nel dettaglio i singoli provvedimenti nell’ordine cronologico di emanazione.
Finanziaria 2019
Provvedimento: Legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Entrata in vigore: 01/01/2019
Governo: Conte I
In sintesi: Si introduce la possibilità per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza medica. Gli specializzandi idonei sono collocati in graduatoria separata rispetto agli specialisti, e da tale graduatoria si attinge previo esaurimento della graduatoria principale (commi 547-548, art. 1) .
DL Calabria
Provvedimento: Decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.”
Legge di conversione: Legge 25 giugno 2019, n.60.
Entrata in vigore: 03/05/2019 (02/07/2019 dopo le modifiche della legge di conversione)
Governo: Conte I
In sintesi: L’accesso ai concorsi per il ruolo viene esteso agli specializzandi iscritti al IV anno delle scuole di specializzazione di durata quinquennale. (art. 12, comma 2, lett. a: modifica al comma 547, art. 1, L. 145/2018). Gli specializzandi inseriti nella graduatoria separata per l’accesso al ruolo possono essere assunti come dirigenti dalle aziende sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione, a tempo determinato e a part-time per un massimo di 12 mesi, con mansioni assistenziali coerenti con l’autonomia e le competenze raggiunte. La formazione specialistica diventa a tempo parziale, la borsa di formazione viene sospesa e paga l’azienda sanitaria (in funzione delle ore svolte e comunque almeno quanto la borsa). Le regioni e gli atenei devono stipulare accordi-quadro per definire le modalità della formazione a tempo parziale. Al momento del conseguimento del titolo di specialista, cessa il contratto a tempo determinato e parziale e si entra nel ruolo a tempo indeterminato. Queste procedure possono essere indette solo previa indisponibilità di risorse derivanti da mobilità e altre graduatorie vigenti. (art. 12, comma 2, lett. c: introduzione dei commi 548-bis e 548-ter, art. 1, L. 145/2018)
Milleproroghe 2020
Provvedimento: Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”
Legge di conversione: Legge 28 febbraio 2020, n.8
Entrata in vigore: 31/12/2019 (01/03/2020 dopo le modifiche della legge di conversione)
Governo: Conte II
In sintesi: L’accesso ai concorsi per il ruolo viene esteso agli specializzandi iscritti al III anno di corso. (art. 5-bis, comma 1, lett. a: modifica al comma 547, art. 1, L. 145/2018).
L’accordo-quadro circa le modalità di svolgimento della formazione a tempo parziale (nel caso di specializzandi assunti a tempo parziale) verrà formulato dal MIUR di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, per essere poi applicato ad ogni singola realtà. (art. 5-bis, comma 1, lett. b: modifica al comma 548-bis, art. 1, L. 145/2018)
DL Cura Italia
Provvedimento: Decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
Entrata in vigore: 10/03/2020
Governo: Conte II
In sintesi: Causa emergenza COVID-19 è possibile l’assunzione di medici specializzandi all’ultimo e penultimo anno di corso, anche se non inseriti nelle graduatorie per il ruolo, con incarichi di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in funzione del perdurare dell’emergenza. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione, continuano a percepire la borsa oltre al corrispettivo dovuto per l’attività assistenziale. Il periodo di servizio è riconosciuto come periodo formativo del corso di specializzazione; le università assicurano il recupero delle attività formative necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi. (art. 1, comma 1, lett. a)
È possibile assumere specializzandi a tempo determinato (DL Calabria) anche in assenza dell’accordo-quadro tra università e regioni, ma sempre nell’ambito della rete formativa della scuola di afferenza. (art. 1, comma 1, lett. b)
L’attività prestata (sia come incarico autonomo, sia come dirigenza a tempo determinato) concorre all’acquisizione di anzianità per concorsi di stabilizzazione. (art. 1, comma 2)
Per tutta la durata dell’emergenza gli specializzandi in Pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di PLS, con riconoscimento del periodo formativo. Le università assicurano il recupero delle attività formative necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi. (art. 4, comma 4)
Se hai ancora dubbi, se hai bisogno di chiarimenti o se vuoi raccontarci la tua esperienza e avere un consiglio, scrivici a chisicuradite@gmail.com.
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Ho letto con interesse e attenzione l’articolo del 06/04/2020 “Specializzando strutturato? Istruzioni per l’uso” e vorrei avere un chiarimento.
Alla nona riga del secondo capoverso leggo:” Sempre in ottica emergenziale è data possibilità alle aziende sanitarie di assumere specializzandi all’ultimo e penultimo anno di corso (…) con contratti di lavoro autonomo o co.co.co., A PRESCINDERE DALL’INSERIMENTO O MENO IN RETE FORMATIVA.
Al terzo punto dell’elenco di ciò che emerge dalla normativa vigente leggo:”Nel corso dell’ emergenza COVID19 possono essere assunti specializzandi con contratti di lavoro autonomo…GLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO NON DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRESSO AZIENDE SANITARIE IN RETE FORMATIVA.
Nel DL CURA ITALIA al secondo capoverso leggo: “È possibile assumere specializzandi a tempo determinato (DL Calabria) anche in assenza dell’accordo quadro tra università e regioni, MA SEMPRE NELL’AMBITO DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI AFFERENZA (art.1, comma 1, lett.b).
Mi pare ci sia una contraddizione tra le prime due affermazioni e l’art.1 del DL Cura Italia.
Chiedo se è possibile essere assunti da un’azienda sanitaria che non rientra nella rete formativa delle scuola di specializzazione frequentata.
In attesa di un gradito riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti
Vittorio Gazzola
Medico specializzando in geriatria
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